Gli Enti del terzo Settore per essere considerati tali, devono necessariamente essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Regolamentato dagli articoli dal n. 45 al n. 54 del Codice del terzo settore, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia è operativamente gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici regionali del RUNTS, con modalità informatiche e in collaborazione tra loro (presso le province autonome sarà invece istituito l' "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore").
Il registro è diviso in 7 sezioni (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri ETS) e ciascun ente potrà iscriversi in un'unica sezione ad eccezione delle reti associative. Attraverso l'iscrizione gli enti del terzo settore potranno beneficiare delle maggiori agevolazioni fiscali e dei minori adempimenti contabili, previsti dal norma di riforma.
Con Decreto 106/2020 sono state definite le procedure per l'iscrizione o la cancellazione dal Runts, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito di tutti i documenti richiesti, le regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Runts, le modalità di comunicazione fra Runts e registro delle imprese.
La domanda di iscrizione va presentata dal rappresentante legale dell'ente all'ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale. L'ufficio avrà il compito di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e di iscrivere l'ente o rifiutarne l'iscrizione o chiedere integrazioni, entro 60 giorni dalla domanda. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dell'integrazione, la domanda s'intende accolta. La revisione della permanenza dei requisiti, avrà cadenza triennale.
La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione.
Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato sono state trasmigrate nel RUNTS dai precedenti registri nazionali, regionali e provinciali.
Entro 90 giorni dalla trasmigrazione, le associazioni sono tenute a depositare il bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad aggiornare i dati in esso contenuti. Tali adempimenti devono essere fatti attraverso il portale del Runts.
Le associazioni che ancora non vi abbiano provveduto, dovranno presentare l'adeguamento dello statuto, che si ricorda potrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2023 con modalità ordinaria.
Gli estremi dell'iscrizione al registro devono essere indicati da ciascun ente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Il registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore per ciascun ente saranno visibili almeno le seguenti informazioni:
la denominazione;
la forma giuridica;
la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
la data di costituzione;
l'oggetto dell'attività di interesse generale;
il codice fiscale o la partita IVA;
il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni;
le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
le generalità dei liquidatori;
tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Gli enti del terzo settore non commerciali devono depositare entro il 30 giugno di ogni anno al Runts i seguenti documenti:
il bilancio di esercizio;
i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente;
il bilancio sociale.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica ai dati di cui sopra, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti sopra citati, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
Entro il 30 giugno di ogni anno, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, devono aggiornare i dati dei soci, dipendenti e/o parasubordinati, volontari, al 31.12 dell'anno precedente.