Una fondazione è un ente di diritto privato, disciplinato dal primo libro del codice civile - capo II. Alcune delle norme del codice civile che regolano le fondazioni, sono coincidenti con quelle delle associazioni, altre sono diverse.
Le fondazioni non perseguono fini di lucro. Come le associazioni, hanno un fine altruistico (ossia nascono per perseguire degli interessi meritevoli di tutela, ma diversi da quelli individuali e propri del fondatore), ma diversamente dalle associazioni, lo strumento essenziale e insostituibile con cui perseguono tale scopo, è il patrimonio. Quando si crea una fondazione infatti si destina un patrimonio (cioè il fondatore o i fondatori versano alla costituenda fondazione dei beni in natura o in denaro), che sarà destinato proprio al perseguimento di detto scopo. L'entità del patrimonio dovrà essere adeguato allo scopo perseguito e tale adeguatezza viene stabilita da apposita valutazione.
Il patrimonio è determinante anche per l'acquisizione della personalità giuridica, ossia quell'autonomia patrimoniale perfetta che permette alla fondazione di rispondere unicamente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte dagli amministratori (diversamente dalle associazioni non riconosciute ove gli amministratori rispondono in solido con il loro patrimonio).
Le fondazioni si distinguono in due grandi gruppi:
La fondazione nasce attraverso un atto di fondazione, ossia attraverso un atto costitutivo ove il fondatore o i fondatori manifestano la volontà di dare vita all'ente. All'atto costitutivo segue lo statuto, ove vengono stabilite l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento e di perseguimento dello scopo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere redatto tra vivi (come nel caso di un'associazione) oppure per testamento. In ogni caso l'atto costitutivo deve contenere:
La fondazione che nasce per un accordo tra vivi, deve essere costituita con atto pubblico, ossia dal notaio.
Il Codice del terzo settore ha incluso la forma giuridica di fondazione tra quelle sicuramente acquisibili dagli enti del terzo settore (ETS), iscritti al Runts.
Naturalmente il requisito di base ossia che gli enti del terzo settore per essere tali debbano perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, è essenziale anche per le fondazioni. Diversamente, le norme sull'ordinamento degli enti del terzo settore previste dal codice per le associazioni, non sempre trovano la medesima applicazione anche per le fondazioni.
Le sezioni del Runts a cui una fondazione può accedere, a seconda delle sue caratteristiche, sono:
L'iscrizione al Runts viene fatta dal notaio ed è utile per l'acquisizione della personalità giuridica. Il patrimonio minimo richiesto ad una fondazione ETS, è di € 30.000,00.
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Associazione |
Fondazione |
Norma di riferimento |
Libro primo codice civile |
Libro primo codice civile |
Numero di fondatori |
Almeno 3 |
E' ammesso anche un solo fondatore |
Atto costituivo e statuto |
Scrittura privata o atto pubblico |
Atto pubblico |
Struttura |
Prevale l’elemento personale |
Prevale l’elemento patrimoniale |
Lucro |
Assenza di scopo di lucro |
Assenza di scopo di lucro |
Finalità |
Altruistica Se ente del terzo settore deve svolgere attività di interesse generale |
Altruistica Se ente del terzo settore deve svolgere attività di interesse generale |
Riconoscimento giuridico |
Esistono sia associazioni riconosciute che non riconosciute |
Acquisisce la personalità giuridica |
Patrimonio minimo se ETS con personalità giuridica |
€ 15.000,00 |
€ 30.000,00 |
Runts |
Iscrivibile se conforme al codice del terzo settore. Forma giuridica rientrante in tutte le sezioni |
Iscrivibile se conforme al codice del terzo settore. Forma giuridica non coerente con le sezioni ODV e APS |