L'art. 13 del D.lgs 117/17 prevede che gli enti del terzo settore (ETS) redigano il bilancio di esercizio formato da:
Due sono le eccezioni a queto:
Gli ETS non commerciali (ovvero quelli che non esercitano la propria attività esclusivamente o prevalentemente in forma di impresa) devono redigere il bilancio di esercizio in conformità della modulistica approvata con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020. Tale modulistica comprende:
Gli schemi devono essere considerati "fissi" e sono obbligatori a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
Sia il rendiconto gestionale che il rendiconto per cassa, suddividono gli oneri / costi o uscite e i proventi / ricavi o entrate in 5 gruppi: attività di interesse generale, attività diverse, raccolte di fondi, attività finanziari e patrimoniali, supporto generale. A questi si aggiungono i proventi e oneri figurativi, che sono ad esempio l'impiego di volontari iscritti al registro dei volontari.
Gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile.
Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli enti del terzo settore, sono tenuti a depositare il bilancio al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Le imprese sociali e gli enti del terzo settore commerciali devono depositare il bilancio al registro delle imprese.
Il bilancio deve essere completo di tutti gli allegati, inclusi i rendiconti delle raccolte di fondi.