Per definizione il volontario "è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
Il Codice del terzo settore ha individuato alcune caratteristiche che devono essere rispettate per considerare una persona un volontario. Vediamo quali:
Un Ente del terzo settore è pertanto libero di avvalersi di volontari per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale, purché rispetti i seguenti obblighi:
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono Enti del terzo settore che devono avvalersi in maniera prevalente delle prestazioni gratuite dei propri associati volontari, per la realizzazione delle loro attività.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente del terzo settore per il quale operano, le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività prestata. L'organo di amministrazione dell'Ente (o l'assemblea dei soci) è tenuto preventivamente a stabilire i limiti massimi dei rimborsi e/o le condizioni per riceverli.
Il Codice del terzo settore ha introdotto la possibilità di rimborsare le spese al volontario, anche a fronte di un'autocertificazione (fatta ai sensi dell'art. 46 del dpr 445/2000). Tale possibilità è accordata per importi non superiori a 10,00 € giornalieri e 150,00 € mensili e per tipologie di spese e attività precedentemente stabilite dall'organo sociale competente. In ogni caso non possono ricorrere a tale previsione le attività aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
Giova sottolineare che tale autocertificazione evita all'Ente del terzo settore di acquisire e conservare le pezze giustificative delle spese sostenute dal volontario (l'Ente infatti sarà tenuto a conservare le sole autocertificazioni), ma non esime il volontario dal possesso delle pezze giustificative stesse.