Ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della loro attività da:
Per le attività di interesse generale prestate, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non posso quindi chiedere un contributo per le attività di interesse generale e con quel contributo sostenere ad esempio i costi generali dell'associazione.
L'art. 84 del Codice del terzo settore prevede che per le organizzazioni di volontariato non si considerino commerciali, oltre alle attività già considerate tali per la generalità degli ETS, le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.