La presentazione del modello Eas è un adempimento da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione di un ente di tipo associativo.
Va poi presentato entro il 31 marzo di ogni anno, nel caso siano variati i dati in esso contenuti.
La presentazione del modello Eas è condizione necessaria per godere dei benefici fiscali di cui all’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e all’articolo 148,
Tuir (de-commercializzazione delle entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati).
La trasmissione del modello Eas va fatta in via telematica, direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati di cui al modello Eas:
- gli enti del terzo settore,
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato ex Legge n° 398/1991,
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997,
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale che non si avvalgono dell'art. 148 del Tuir.
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000.
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le
associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese
elettorali ai sensi della l. n° 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo,
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della
categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali
gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste
ultime,
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa.
Il modello Eas deve essere nuovamente presentato nel caso in cui siano cambiati i dati precedentemente comunicati. La nuova presentazione è da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello in cui si è verificata la variazione (in tal caso vanno inseriti tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).
Il modello non va ripresentato in caso di:
- variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante,
- variazione dei soli importi relativi alle attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e all'utilizzo di messaggi pubblicitari,
- la modifica del numero e della durata delle manifestazioni per la raccolta organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare
tali variazioni,
- le variazioni relative entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo del modello (si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si
modificano da un esercizio all’altro),
- la variazione dei dati quantitativi delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici.
Nei casi in cui l'ente perda i requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello EAS entro 60 giorni dal girono in cui tale perdita si verifica,
compilando l'apposita sezione del modello denominata "perdita die requisiti".
L'art. 94, c. 4 del Decreto legislativo 117/17, esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo dalla presentazione del modello Eas.