L'impresa sociale, come gli altri Enti del Terzo Settore, è un organismo caratterizzato dall'assenza di scopo di lucro. Questo significa che devono destinare utili o avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' quindi vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve varie, a fondatori, soci, lavoratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Si considerano distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle
responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano
- nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
contratti collettivi;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi per le imprese sociali costituite nelle forme del Titolo V c.c.;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, a partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti, nonchè alle società da questi controllate o collegate, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
di cui all'articolo 2;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
La riforma però introduce una eccezione a questa regola generale, ovvero è data la possibilità alle imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di
gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti), alle seguenti condizioni:
- se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o
l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società
da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.