Anche le associazioni sportive dilettantistiche possono avere o non avere la personalità giuridica.
Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica sono le ASD non riconosciute, ossia quelle che non hanno richiesto e ottenuto il riconoscimento giuridico e quindi hanno un patrimonio minimo per legge. Se tali associazioni dovessero contrarre dei debiti che non riescono ad onorare, rispondono ai creditori gli amministratori con il patrimonio personale. La maggioranza di queste associazioni sono costituite con atto scritto depositato all'Agenzia delle Entrate.
Le ASD con personalità giuridica ossia le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, sono quelle che hanno richiesto e ottenuto il riconoscimento giuridico di diritto privato. Per ottenerlo hanno destinato una parte del loro patrimonio a garanzia dei terzi
l decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 39, ha previsto una procedura semplificata per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che intendono acquisire la personalità giuridica. Le ASD infatti possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro stesso.
Un'associazione che intende nascere già con la personalità giuridica oppure un'associazione non riconosciuta che intende acquisirla, deve rivolgersi al notaio che redige gli atti nella forma dell'atto pubblico. Se è una nuova costituzione il notaio redigerà atto costituito e statuto, altrimenti redigerà il verbale di assemblea straordinaria.
Il notaio verifica:
Se l'associazione non è iscritta al registro delle attività sportive unitamente, il notaio presenta sia istanza di iscrizione che istanza di riconoscimento della personalità giuridica. Invece in caso di richiesta di riconoscimento da parte di un'associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Per il conseguimento della personalità giuridica con modalità semplificata tramite iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000,00 euro.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro delle attività sportive dilettantistiche, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica.