Le associazioni sono enti senza scopo di lucro, costituite da un'insieme di persone che condividono delle finalità comuni e si propongono di raggiungere determinati obiettivi.
Costituire un'associazione senza scopo di lucro è un'operazione semplice ed economica, soprattutto se la si paragona alla costituzione di un'impresa. Tuttavia anche tale procedura è normata e conseguentemente ci sono degli adempimenti amministrativi da porre in essere per avere un'associazione correttamente aperta e operativa. Essi sono.
Prima di analizzare nelle pagine successive ciascuno di questi punti, vediamo di definire chi sono i soci fondatori. quali sono gli scopi associativi e che forma giuridica possiamo dare alla nostra nuova associazione.
I soci fondatori sono coloro che condividono degli obiettivi e che per raggiungerli decidono di dare vita ad un nuovo soggetto giuridico (l'associazione appunto).
Per costituire un'associazione senza scopo di lucro ci devono essere almeno tre persone (sette in alcuni casi). Le associazioni possono essere formate da persone fisiche, ovvero singoli individui, o da persone giuridiche (come nel caso delle reti associative dove i soci sono altre associazioni). La formula associativa prevede poi l'incremento continuo del numero dei soci attraverso successive adesioni da parte di persone che decidono di condividere le finalità prefissate.
Il più delle volte le associazioni vivono grazie all'impegno di volontari, ovvero persone che prestano la propria opera gratuitamente (in Italia si stima che le persone impegnate in una qualsiasi attività di volontariato, siano circa 6,6 milioni), ma esse possono anche perseguire le proprie finalità impiegando persone retribuite (liberi professionisti, collaboratori, dipendenti, ecc).
Gli scopi per cui si può far nascere un'associazione sono molteplici: sociali, culturali, sportivi, educativi, umanitari, di pubblica utilità, ecc. ecc. Il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale, è garantito ai cittadini dall'art. 18 della Costituzione italiana. Sono tuttavia proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Giova precisare che uno degli elementi fondamentali che contraddistingue le associazioni è l'assenza di fini di lucro, diversamente dalle società per le quali si prevede che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un attività economica allo scopo di dividere gli utili” (art. 2247 c. c.).
Nel momento in cui si decide di aprire un'associazione, è necessario valutare quale forma associativa è meglio adottare considerando le finalità che si intendono perseguire, i vincoli e le opportunità anche fiscali che la normativa prevede. Da quest'ultimo punto di vista l'ordinamento giuridico offre diverse opportunità a coloro che desiderano costituire una nuova associazione. Esistono diversi tipi di associazioni senza scopo di lucro, distinte sulla base delle attività svolte e dei destinatari raggiunti. Sono normate da leggi comuni a tutte le tipologie di enti senza scopo di lucro e da norme specifiche, approvate proprio per valorizzare le associazioni e regolamentare il loro funzionamento.
La prima valutazione da fare è se si vuole costituire un'associazione con o senza personalità giuridica: tutte le associazioni (siano esse ETS o "NON ETS") si dividono in associazioni riconosciute o non riconosciute. Questa suddivisione distingue le associazioni per le quali è stata richiesta e ottenuta la personalità giuridica di diritto privato da tutte le altre.
La seconda valutazione da fare è se farla rientrare tra gli Enti del Terzo Settore (ETS) o meno, e questa decisione dovrà essere assunta sulla base di un'attenta analisi che prenda in considerazione le attività che si vorranno porre in essere, le modalità di realizzazione delle stesse, le entrate economiche di cui si potrà (e vorrà) disporre. Una scelta non è migliore dell'altra, si tratta semplicemente di due opportunità diverse, ovvero:
Un menzione particolare va fatta per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le quali hanno sia l’opportunità di rientrare tra gli Enti del terzo settore sia di rimanere “fuori” da tale ambito pur mantenendo un regime fiscale di vantaggio a loro riservato.
A rassicurazione di quanti hanno costituito un'associazione e si trovano a non convenire con alcune scelte fatte o ad aver fatto degli errori, si sottolinea che ogni atto è modificabile e ogni scelta reversibile: l'importante è farsi seguire da un professionista esperto che vi aiuti e supporti nelle diverse operazioni.
Un primo approfondimento può essere fatto leggendo gli articoli di questa sezione, al fine di apprendere le norme generali dell'ordinamento che regolano il mondo associativo e degli enti senza scopo di lucro in generale.