Entro il 30 giugno di ogni anno gli enti che hanno ricevuto, da parte della pubblica amministrazione, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, per un importo complessivo superiore a € 10.000,00, hanno l'obbligo di darne pubblicità e trasparenza.
Nello specifico i soggetti interessati sono:
Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e associazioni presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
Associazioni e fondazioni;
Tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
Le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri.
L'obbligo di pubblicità e trasparenza viene assolto pubblicando le informazioni sui siti internet o portali digitali degli enti interessati: se l'ente non ha un proprio sito può diffondere le informazioni attraverso la sua pagina Facebook o la pagina internet della rete associativa alla quale aderisce.
Sovvenzioni, Sussidi, Vantaggi, Contributi e Aiuti riguardano sia entrate in denaro che in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. La soglia dei 10.000,00 € si intende cumulativa di tutti i contributi ricevuti da parte della Pubblica Amministrazione, nell'esercizio finanziario precedente. Per Pubblica Amministrazione si intendono gli enti di cui al D.lgs. 165/2001 e D.lgs. 33/2013.
L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, oltre ovviamente all'obbligo di procedere alla pubblicazione dei dati entro 90 giorni. Decorso tale termine si dovrà restituire integralmente il beneficio economico ricevuto.
Poiché l’inosservanza di tale obbligo comporta delle penalizzazioni elevate, si suggerisce di porre particolare attenzione nel suo adempimento ed eventualmente di contattare un esperto in materia.