Le associazioni senza scopo di lucro, o più in generale degli enti non commerciali, che svolgono regolarmente attività commerciali, ai sensi dell'art. 144 del Tuir sono obbligati a tenere la contabilità separata. Inoltre devono richiedere il numero di partita IVA, iscriversi al REA, scegliere un idoneo regime contabile che determinerà anche le scritture contabili da tenere.
La legge 398/1991 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno scopo di lucro, che sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva e che svolgono attività sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni, compresa l'attività didattica. Con il Decreto Legge 30 dicembre 1991, n. 417 la possibilità di accedere a tale regime agevolato è stata estesa anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco e con la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Per beneficiare del regime agevolato ex legge 398/91, le associazioni (oltre ai requisiti soggettivi appena enunciati) non devono aver conseguito dall'esercizio di attività commerciali, nel precedente periodo di imposta, proventi superiori a € 400.000,000.
Per capire come si calcola il plafond dei 400.000,00 € leggi qui.
L’opzione al regime ex L. 398/91 si esercita con apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime.
Successivamente occorre comunicare la scelta all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, compilando il quadro VO, nella prima dichiarazione IVA. In ogni caso nel frontespizio del modello UNICO è stata prevista un’apposita casella VO da barrare nel caso venga allegato il citato modello.
L’opzione è vincolante per 5 anni.
Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 400.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
Le ASD e gli altri enti senza scopo di lucro che adottano il regime agevolato, determinano il reddito imponibile ai fine IRES applicando all'ammontare di proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. La tassazione è calcolata secondo l'ordinaria aliquota IRES. Avviene applicando il principio di cassa, ma ai proventi incassati vanno aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati.
Il pagamento dell'imposta avviene con il modello Unico Enti non commerciali, nei termini di legge.
I soggetti che hanno optato per il regime ex L. 398/91, per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali", applicano le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento e spettacolo – art. 74, c. 6, DPR 633/1972.
L'Iva da versare verrà determinata sottraendo all'Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari a:
La tassazione ai fini Iva avviene applicando il principio di competenza. L'Iva dovuta va versata con cadenza trimestrale, entro il 16 del giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24.
La base imponibile ai fini Irap si ottiene sommando:
Al valore della produzione così ottenuto, si applica l'aliquota regionale prevista.
L'IRAP va versato entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Si ricorda che i sostituti d'imposta devono presentare anche il modello 770 e il CU.
Le associazioni senza scopo di lucro hanno l'obbligo di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario.
Le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali e optano per il regime agevolato ex L. 398/91 hanno inoltre i seguenti obblighi contabili:
Le ASD devono annotare nel registro IVA minori, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Per ogni raccolta fondi deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla raccolta fondi organizzata.