La disciplina specifica delle associazioni di promozione sociale la troviamo oggi negli articoli 35 e 36 del Codice del Terzo Settore. Di fatto è una forma associativa nata con la legge 383/2000, che con la riforma del terzo settore ha trovato pieno riconoscimento essendo stata riservata alle associazioni di promozione sociale una sezione specifica del RUNTS.
Vediamo di seguito quali sono le peculiarità di queste associazioni.
Innanzitutto le APS devono essere costituite da almeno 7 persone fisiche oppure da 3 associazioni di promozione sociale. Possono esserci tra i soci altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.
Le attività interesse generale devono essere svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
Le attività devono essere fatte avvalendosi prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati. Infatti le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Non possono essere associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.